Le istruzioni INPS sull’indennità di disoccupazione sono contenute nella circolare numero 2 del 4 gennaio 2021. Tra gli aspetti su cui l’istituto fornisce indicazioni ci sono anche quello dei requisiti di accesso alla prestazione, con l’abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente all’inizio della disoccupazione, e il cosiddetto décalage (cioè la riduzione degli importi).
Riguardo al meccanismo di riduzione delle somme, viene stabilito che l’indennità di disoccupazione Naspi sia ridotta del 3% ogni mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ovvero dal 91° giorno della prestazione se la cessazione involontaria del rapporto di lavoro è avvenuta entro il 31 dicembre 2021.
Un’altra novità è l’estensione della Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
I requisiti per questi soggetti sono: stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità Naspi viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Le regole si applicano ai soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Alle imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura si applicano le disposizioni del settore dell’industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni.