Economia e Welfare

LICENZIATO COME “LADRO DI MERENDINE”, IL DIPENDENTE VA RIASSUNTO ANCHE SE CONDANNATO IN SEDE PENALE

Licenziato  come “ladro di merendine”, dipendente va riassunto anche se condannato in sede penale.
È il clamoroso risultato di una battaglia legale che si è conclusa in Cassazione, dove i giudici hanno ritenuto sproporzionato la sanzione espulsiva comminata ai dipendenti del supermarket, sorpresi a mangiare merendine, gelati ed a bere succhi di frutta, sottratti dalle scorte del supermercato senza permesso, e consumati all’interno dell’attività. Illo tempore, dopo il provvedimento di espulsione, a niente valsero le spiegazioni del dipendente e con lui i quattro colleghi in turno. Ma l’azienda cooperativa considerò questo episodio come furto, procedendo al licenziamento dei dipendenti e alla denuncia penale. Venerdì scorso, con la sentenza 15058 del 17 luglio 2015, gli ermellini della sezione lavoro di Cassazione hanno dichiarato illegittimo il licenziamento, rigettando così il ricorso di una cooperativa di consumo che ha ritenuto sbagliata la pronuncia della Corte territoriale in merito al licenziamento. Gli ermellini nella sentenza hanno stabilito che “Il giudice di merito deve valutare la congruità della sanzione espulsiva tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo sia alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, che all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto ed alla sua durata ed all’assenza di precedenti sanzioni, alla sua particolare natura e tipologia.“. Inoltre, secondo la Corte, “non conta la loro condanna in sede penale perché il giudizio penale concerne solo l’accertamento dei fatti materiali e non vincola l’autonomo apprezzamento del giudice del lavoro in termini di configurabilità della giusta causa o del giusto motivo di licenziamento. I giudici di merito avevano disposto la reintegra nel posto di lavoro dei lavoratori sostenendo che i fatti non fossero talmente gravi da giustificare la massima sanzione espulsiva, considerando la tenuità del valore dei generi alimentari sottratti e la scarsa consapevolezza dei lavoratori di commettere un illecito. Secondo la parte datoriale, invece, il fatto che tutti i lavoratori fossero stati condannati in sede penale e il contegno la loro mostrato evidenziasse la loro consapevolezza verso la gravità dell’azione commessa. Inoltre il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa prevede il licenziamento per giusta causa in caso di appropriazione sul luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi. Il collegio sottolinea però che essendo quella di giusta causa o di giustificato motivo una nozione legale, la previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito.

I giudici, hanno aggiunto inoltre che «egli – anzi – ha il dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell’articolo 2016 Cc e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per la loro natura assoggettabili, ex articolo 2106 Cc, solo ad eventuali sanzioni conservative». “In questo caso – ha evidenziato Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici distrettuali hanno ritenuto che il comportamento dei lavoratori non fosse caratterizzato da connotati tali da far ritenere che la sua realizzazione avesse fatto venir meno il rapporto fiduciario tra le parti”.
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