Con 333 si’, 11 no e 16 astenuti la Camera ha dato il via libera alla legge 1658, che ridisegna l’accoglienza e la tutela per i minori stranieri che arrivano soli nel nostro paese. Dopo tre anni di attesa dunque, il Parlamento ha finalmente approvato un testo tanto atteso dalle organizzazioni che lavorano a tutela dei migranti (prima fra tutte Save the children) ma anche dagli amministratori locali. Ma cosa dice il testo? E come cambiano gli interventi sui minori stranieri non accompagnati.
I primi articoli del testo, (articoli 1, 2 e 3) sanciscono il diritto di pari trattamento tra minorenni stranieri non accompagnati (da genitori o parenti o altri adulti legalmente responsabili) e minori italiani, in quanto “soggetti di maggiore vulnerabilità”. Per questo si riconosce il divieto di respingimento, salvo un interesse superiore del minore. Con l’articolo 4 si interviene sulla prima accoglienza: la permanenza massima deve essere di 30 giorni e in strutture destinate ai minori. In questi centri si svolgerà l’identificazione del minore che riceverà informazione sui propri diritti. Con l’articolo 5 si specifica e disciplina in modo uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione, che non deve superare i dieci giorni. Sempre nell’interesse del minore si prevede che in caso di incertezza prevarrà la presunzione di minore età. Con gli articoli 6 e 8 si innovano le norme sulle indagini familiari o il rimpatrio assistito.
Agli articoli 7 e 11 si promuovono e regolamentano gli istituti della tutela e dell’affidamento familiare. Uno dei punti chiave della legge, infatti, è l’idea che ogni minore non accompagnato debba avere un tutor personale. Finora la prassi ha previsto che a svolgere questa funzione fosse il sindaco della città, dove i minorenni sono ospitati, oppure l’assessore ai servizi sociali, o ancora, il presidente della comunità di accoglienza. L’obiettivo, invece, è quello di creare delle figure in grado di prendere in carico il minore e seguirlo passo passo: per questo verrà istituito un albo per i tutor volontari a cui potranno iscriversi privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza. L’altro tema è quello degli affidi familiari che saranno incentivati rispetto all’accoglienza nei centri.
Con l’articolo 9 si prevede l’istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro, mentre con gli articoli 10 e 13 si contempla il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari e l’affidamento ai servizi sociali nel caso necessiti un supporto prolungato di assistenza. Con l’articolo 12 si sancisce che tutti i minori non accompagnati possono accedere al sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), sancendo così per i msna un sistema unico di accoglienza. Gli articoli dal 14 al 17 rafforzano alcuni dei diritti riconosciuti: dall’assistenza sanitaria a misure specifiche di istituzioni scolastiche formative. Con gli articoli 17 e 18 si normano specifiche categorie di minori non accompagnati, come nel caso delle vittime di tratta, che hanno bisogno di tutele specifiche. Con l’articolo 20 si promuovono cooperazione internazionale, accordi bilaterali e programmi con i Paesi di origine e partenza. Infine con l’articolo 21 si prevede la copertura finanziaria della proposta di legge nell’ambito del Fondo nazionale per l’accoglienza, mentre l’articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le modifiche necessarie sia al regolamento del testo unico in materia di immigrazione, sia al regolamento del Comitato per minori stranieri. Il provvedimento passa ora all”esame del Senato
Redattore sociale