“Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.
Intervista a Gabriella Duranti , classe’70 è Docente di Giustizia Costituzionale Comparata presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II ”
Nel merito, qual è il suo giudizio sui contenuti della legge Boschi?
Certamente non si può dire che la legge di revisione costituzionale non presenti punti di criticità, come d’altra parte li hanno sempre presentati i vari progetti di riforma proposti nel tempo (si pensi alle varie Bicamerali), ma in linea generale risponde allo scopo principale di aggiornare la nostra Costituzione per adeguarla al nuovo contesto sociale, politico ed anche economico.
Secondo lei qual è il punto più importante di questa modifica costituzionale ?
Senza ombra di dubbio la modifica costituzionale, pur riguardando diversi ambiti e istituti del nostro ordinamento costituzionale, persegue fondamentalmente due finalità principali: 1) la modifica del bicameralismo paritario, che costituisce un unicum nel panorama del diritto comparato. Si tratta di un obiettivo che in Italia si persegue ormai da oltre trenta anni, cioè l’idea di trasformare il Senato in una Camera di rappresentanza delle Regioni; 2) la razionalizzazione dei rapporti Stato-Regioni, ovvero mettere ordine nel titolo V, che già è stato cambiato nel 2001. Si vuole sostanzialmente eliminare la potestà legislativa concorrente che è stata fonte di grande conflitto tra lo Stato e le regioni e ha richiesto un cospicuo intervento della Corte costituzionale per dirimere le controversie.
In merito alla giustizia costituzionale, secondo lei la Corte sarà chiamata a pronunciarsi in molti più casi ?
La riforma attribuisce alla Corte un’ulteriore funzione, oltre a quelle già previste dalla Carta del 1948, ossia un controllo di tipo preventivo sulla legge elettorale.
Al di là di tale dato formale, normalmente la Corte è chiamata ad intervenire con frequenza maggiore dopo una riforma costituzionale, come è già avvenuto dopo la riforma del titolo V del 2001
Al netto dell’Italicum, la riforma aumenta i poteri del governo?
L’Italicum non rientra nella riforma costituzionale. Certamente la legge elettorale incide notevolmente sul funzionamento della forma di governo, ma si tratta, come è noto, pur sempre di una legge ordinaria che, a prescindere dalla revisione della Costituzione, potrà essere soggetta ad ulteriore e successiva modifica.
La legge di riforma della Costituzione non opera nel senso del rafforzamento del governo e, anzi, non introduce nemmeno quegli strumenti di razionalizzazione del parlamentarismo che in altri ordinamenti europei sono stati dettagliatamente previsti e disciplinati dalle costituzioni al fine di garantire la stabilità del governo (si fa riferimento in particolare alle forme di governo parlamentari tedesca e spagnola).
Secondo lei il quesito referendario è giusto com’è oppure andava quantomeno spacchettato ?
L’articolo 138 della nostra Costituzione, che disciplina in maniera dettagliata la procedura di revisione costituzionale, prevede un eventuale referendum costituzionale sull’approvazione o meno della legge di revisione costituzionale, ma non sulle sue singole parti.
Come voterà al referendum costituzionale in autunno?
Voterò si, perché credo che questa sia la strada per avviare quel processo di semplificazione e spero di stabilizzazione del nostro ordinamento costituzionale.