Le nuove regole sugli autovelox, introdotte dalla direttiva Minniti, prevedono strumenti di rilevazione ben visibili e una chiara segnaletica che avvisi gli automobilisti. Non sono più valide le multe fatte da auto civetta o da strumenti nascosti. Dopo anni di frammentarietà legislativa la normativa del Viminale, che sostituisce la vecchia circolare Maroni del 2009, cerca di fare ordine fornendo regole più chiare e uniformi sia per gli agenti delle forze dell’ordine che per gli automobilisti che ricevono una contravvenzione. In questo modo sarà più facile capire quandoè possibile ribellarsi ad una multa e quando invece sono state rispettate tutte le misure minime e necessarie per la validità.
Il decreto prevede : La posizione dei cartelli di avviso di controllo della velocità con :
- Distanza minima: il cartello di avviso del controllo di velocità deve essere posizionato ad una certa distanza dall’autovelox in modo che gli automobilisti non debbano fare brusche frenate che determinerebbero rischi per la circolazione. La Cassazione non impone una distanza minima, l’importante che il cartello sia posizionato con ‘adeguato anticipo’. Ma la direttiva Minniti, nel ribadire questo concetto, fissa delle distanze minime indicative: – 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali; 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h; – 80 metri per tutte le altre strade.
- Distanza massima: il cartello non deve essere a più di 4 km dall’autovelox. Se è successivo a questa distanza la multa è nulla.
Ancora , oltre ai cartelli di visibilità, l’aggiunta di eventuali segnali di integrazione a quelli già esistenti , Quindi ,quando i controlli di velocità sono fatti con postazioni mobili e non sono frequenti e programmati, gli agenti di polizia devono ogni volta poggiare a terra cartelli di preavviso, per poi toglierli appena finito il servizio. Ciò vale anche se ci sono già segnali fissi che avvisano della possibilità di controlli e, quindi, in aggiunta a questi. Per cui la segnaletica fissa può essere utilizzata solo se si prevedono controlli sistematici, nell’ambito di una programmazione coordinata dalle prefetture per evitare buchi e sovrapposizioni. Quando invece si tratta di servizi sporadici, vanno usati segnali temporanei rimovibili subito dopo. È quindi nulla la multa con autovelox in caso di controlli saltuari solo sfruttando segnaletica permanente. In caso di controllo elettronico effettuato su entrambi i sensi di marcia, infine, la segnaletica di avvertimento dovrà essere ancora più chiara ed informare gli utenti in entrambi i sensi di marcia, conclude la circolare.
Oltre ad essere preventivamente segnalata, la postazione dell’autovelox deve essere visibile e non nascosta .Ciò determina che:
- per gli autovelox fissi (ad esempio quelli contenuti nei box) per i quali non è richiesta la presenza fisica della polizia è necessaria però la collocazione su di essi, o nelle immediate vicinanze, di un segnale che riporta il simbolo dell’organo di polizia.
- per gli autovelox con postazioni mobili (quelli cioè sul cavalletto che vengono montate e smontate all’occorrenza) è necessario che vi sia la presenza del poliziotto in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo.
Infine troviamo l’obbligo di taratura e il controllo della funzionalità dell’autovelox , stabilendo che : è nulla la multa per eccesso di velocità se manca il certificato di omologazione iniziale (quello che viene rilasciato all’atto del collaudo dello strumento ed eseguito una tantum) nonché quello di taratura dell’autovelox che deve essere eseguita almeno una volta all’anno. Oltre ai certificati di omologazione e taratura è necessario anche il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità dell’autovelox da effettuare prima dell’inizio delle operazioni di controllo. In pratica, ogni volta che la polizia riceve in uso un autovelox (nuovo o appena sottoposto a taratura annuale), deve verificarne la funzionalità utilizzandolo su strada senza comminare multe per provare se è in grado di attribuire a tutti i veicoli in transito una velocità e se tale velocità appare attendibile. I
I test devono essere riportati in un verbale e ripetuti almeno una volta ogni 20 controlli per i dispositivi che operano in modalità istantanea e 100 per quelli in modalità media. Di questa attività è opportuno dar conto anche in ciascun verbale d’infrazione, citando il fatto che la documentazione del test si trova negli atti dell’ufficio procedente. Tutti questi obblighi, in quanto recepiti in un Dm, sono vincolanti per tutte le forze dell’ordine: chi li disattende è responsabile di abuso d’ufficio e le multe possono essere annullate a chi presenta il ricorso.I segnali permanenti installati in tutte le strade senza un effettivo controllo della velocità sono fuorilegge e devono essere rimossi. Per cui la multa con autovelox è nulla se fatta sulla base di questi avvisi.
(Agi)