Approfondimenti

Cassazione, chi cambia sesso potrà scegliere il nome che vuole

Chi cambia sesso potrà scegliere anche il suo nuovo nome, senza limitarsi a declinarlo nella versione opposta rispetto a quella del genere di nascita. Lo ha deciso la Cassazione, sostenendo la posizione di Alessandro che, dopo avere cambiato sesso in Sardegna, ha deciso di diventare Alexandra. Ma, secondo la Corte di Appello di Torino, la città dove vive, non ne aveva il diritto: avrebbe dovuto accontentarsi del cambio di desinenza dal maschile al femminile, e quindi chiamarsi Alessandra. I giudici del tribunale piemontese ritenevano che il «voluttuario desiderio di mutamento del nome» di Alessandro non fosse fondato e che bisognava accontentarsi di «quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente».

Color image of a hammer in a courtroom.

La Cassazione, invece, ha riconosciuto che il nome è «uno dei diritti inviolabili della persona», un «diritto insopprimibile». E che al cittadino deve «essere assicurato anche un diritto all’oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità».

La sentenza della Cassazione non solo dà ragione ad Alexandra, ma assicura un diritto a chi, cambiando sesso, desidera un nome diverso. «Non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l’intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome», scrive la Cassazione.

E ancora: «Il prenome non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente». Anche perché ci sono casi, come ad esempio quelli dei nomi Luca e Anna, che non hanno una declinazione di sesso opposto.

Potrebbe piacerti...