Economia e Welfare

CORONAVIRUS: COMMERCIALISTI, SOSPENDERE LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO GIA’ OMOLOGATE

“In questa fase di estrema difficoltà economica le piccole e medie imprese che hanno già procedure di sovraindebitamento omologate sono sostanzialmente impossibilitate a rispettarle. Un dato di fatto che ci spinge e a sostenere che quelle stesse procedure vadano sospese”. E’ quanto afferma la consigliera nazionale dei commercialisti delegata alla materia, Valeria Giancola.

“Siamo però convinti – aggiunge Giancola – che le procedure da sovraindebitamento restino la soluzione ideale per il dopo Covid-19 per esdebitare i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi. Quando si tratterà di ripartire e purtroppo migliaia di aziende del nostro Paese saranno in ginocchio, a quelle procedure si dovrà far ricorso. Ma bisogna sin d’ora lavorare per snellirle e rendere più agevoli e veloci”. Proprio su questo tema il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato oggi il documento: “Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Un documento, spiega Giancola, “che ha un taglio prettamente operativo. E’ quello che ci chiedono in questo periodo difficile tanti colleghi da tutti Italia. A quanti sono impegnati su questa materia e che fanno parte degli Organismi della categoria di Composizione della crisi, presenti a decine sull’intero territorio nazionale, diciamo che possono rivolgersi al Consiglio nazionale per indicazioni e informazioni”.

 

Lo studio pubblicato oggi indica alcune soluzioni interpretative che consentano di adeguare all’attuale contesto emergenziale le previsioni della legge n. 3/2012: si tratta, nello specifico, di indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all’omologazione, al fine di agevolarne l’esecuzione e di semplificare, quanto più possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti.

 

Più precisamente, oltre ad alcuni spunti di riflessione in ordine all’opportunità di procedere con future modifiche della normativa, i suggerimenti esposti nel documento sono volti a facilitare, in particolar modo, le imprese che stanno eseguendo piani in esecuzione di accordi di ristrutturazione precedentemente omologati e che sono, e saranno, fortemente colpite dalla sospensione delle rispettive attività.

Il documento analizza gli effetti che la sospensione dei termini processuali e, più in generale, il contesto emergenziale che stiamo vivendo, producono sulla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti e, più partitamente,  sulla “sorte” dei piani del consumatore ex art. 12-bis della legge n. 3/2012, ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 12 della stessa legge che siano stati omologati e in relazione ai quali, l’esecuzione, è attualmente compromessa. Occorre, in tal senso, richiamare quanto disposto dalla decretazione d’urgenza con i differenti provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri  con cui, a causa della situazione di emergenza epidemiologica, il Governo ha previsto la sospensione di molte attività produttive.  E naturalmente considerare le significative ricadute economiche legate alla situazione di emergenza epidemiologica e alla sospensione delle attività lavorative e di impresa, attuata con i provvedimenti,  che potrebbero pregiudicare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal debitore nel piano, ovvero nell’accordo, già omologati.

Lo studio si divide in due parti, nella prima spazio alle Indicazioni operative per la gestione degli accordi e dei piani omologati, e nella seconda focus sulle proposte per intervenire in modo incisivo sulla disciplina relativa alle modifiche dei piani nelle procedure di sovraindebitamento.

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