Nel 2010, la società Intercontinental del Benin incaricava il sig. Oussama El Dakkak di trasportare dollari statunitensi da Cotonou a Beirut in aereo, con un transito nell’aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle (Francia). Il sig El Dakkak veniva incriminato per violazione dell’obbligo in capo a ogni persona fisica che entra o esce dall’Unione europea di dichiarare ogni somma di denaro di importo superiore a 10.000 €, trasportata in denaro contante.
Dopo la conclusione del procedimento penale per vizio di procedura, il sig. El Dakkak e la Intercontinental presentavano dinanzi ai giudici francesi domanda di risarcimento del danno poichè . a loro parere, il sig. El Dakkak non aveva violato l’obbligo dichiarativo previsto dal regolamento, dato che tale obbligo non sarebbe applicabile ad un passeggero che non fa altro che transitare, durante un viaggio da uno Stato non UE a un altro Stato non UE, nella zona internazionale di un aeroporto situato nell’Unione europea.
Investita della controversia, la Corte di cassazione francese ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione e nella sentenza odierna, la Corte ha considerato ,innanzitutto, che la nozione di entrata nell’Unione si riferisce allo spostamento di una persona fisica da un territorio che non fa parte dell’Unione europea a un territorio che ne fa parte. Per cui, l’esito definitivo della corte è stato: ” gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell’Unione, che il regolamento non esclude l’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito di detti aeroporti e che nessuna disposizione dei trattati esclude tali zone dall’ambito di applicazione territoriale del diritto dell’Unione, né prevede alcuna eccezione che le riguardi.Ne deriva che si deve statuire che ogni persona che, come il sig. El Dakkak, sbarca da un aeromobile proveniente da uno Stato non UE in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto prima di imbarcarsi su un altro aeromobile diretto verso un altro Stato non UE, è entrata nell’Unione ed è soggetta all’obbligo di dichiarazione”.La Corte aggiunge che l’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio dell’Unione è altresì conforme all’obiettivo perseguito dal regolamento.
La Corte conclude che l’obbligo di dichiarare ogni somma di denaro contante di importo superiore a 10 000 € si applica nelle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri.