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Ergastolo duro e fine pena mai:la Corte dei diritti umani di Strasburgo dà torto all’Italia. Il commento del garante campano dei detenuti Ciambriello

Sull’ergastolo “duro” ai mafiosi la Corte dei diritti umani di Strasburgo (Cedu) dà torto all’Italia e non accoglie il ricorso del governo contro la sentenza del 13 giugno che bocciava il cosiddetto “fine pena mai” in quanto – secondo la giurisprudenza della Corte – a chi è detenuto non si può togliere del tutto anche la speranza di un recupero, ma al soggetto in carcere va riconosciuta la possibilità di redimersi e di pentirsi ed avere quindi l’ultima chance di migliorare la propria condizione.Da qui l’invito all’Italia a rivedere la legge. Un invito, si badi, che non ha carattere perentorio, non rappresenta un obbligo, ma produce però come conseguenza una serie di altri ricorsi di detenuti che lamentano condizioni disumane, tant’è che a Strasburgo ce ne sarebbero già altri 24.

Per il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello:”Per la CEDU l’ergastolo senza possibilità di revisione della pena è una violazione dei diritti umani. L’impossibilità della scarcerazione è considerato un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero e pertanto viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui diritti umani.
Quanta disinformazione sull’argomento,raccontate balle all’opinione pubblica facendole credere che escono tutti gli ergastolani domani mattina! Si demoliscono le norme sulla ostatività degli ergastolani ad ogni forma possibile di misura alternativa e percorsi minimi di risocializzazione. Il detenuto ergastolano non ha di per sè il diritto di avere tali misure.Insomma resterà un giudice a stabilire se il condannato all’ergastolo potrà essere ammesso alla liberazione condizionale, e questo non è buonismo o perdonismo, è diritto,è il cammino vero della detenzione, è applicazione delle norme Costituzionali.E’ una norma che non viola i diritti umani.

In realtà l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario (unito al 58ter), più volte rivisto dall’ordinaria stesura del 1975, dà una possibilità al detenuto quando dice espressamente che  i benefici – permessi premio, lavoro esterno, misure alternative al carcere, ma non la liberazione anticipata – possono essere concessi solo qualora chi sta in carcere decida di collaborare con la giustizia in modo da rompere in modo definitivo i suoi legami con l’organizzazione mafiosa. L’articolo dell’ordinamento specifica che “i benefici possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata”.

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