L’agevolazione si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.
Possono usufruire del Superbonus anche cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. Nello specifico, per i condomini e le persone fisiche per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate: 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute nel 2024; 65% per le spese sostenute nel 2025.
Il Superbonus è prorogato fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e sulle villette, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%dell’intervento complessivo.
Fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), il Superbonus è valido per gli interventi effettuati dagli Iacp a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari.
Oltre agli interventi trainanti, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Si tratta di interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. (Skytg24)