Per i consumatori di luce e gas, la tasca è sempre quasi vuota poiché devono far fronte a bollette altissime , una dietro all’altra, infatti in molte famiglie il peso è addirittura insostenibile perchè la metà dei mensili va via proprio per il pagamento di queste. Famiglie che vivono con il sostentamento di un solo stipendio, chi vive con una pensione minima e chi invece a stento ha la possibilità di provvedere ad affitti e beni primari. Tra conguagli , mancate registrazioni di pagamenti effettuati e ritardi di consegna fatturazione con aggiunta di mora , sta mettendo in crisi tantissime persone .
Nei giorni scorsi sono state introdotte varie novità dal dal ddl concorrenza, tra cui ci saranno sostanziali cambiamenti proprio in tema di bollette di luce e gas. Nel nuovo provvedimento è contenuto il diritto del consumatore alla rateizzazione delle maxi bollette derivanti da problemi di fatturazione. Ma l’obiettivo è fare qualcosa di più per quelle famiglie che si vedono arrivare conguagli da migliaia di euro.
La proposta di legge, composta da due soli articoli, al comma 1 definisce come pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà l’emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, nell’ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico. Inoltre si stabilisce che l’inseri- mento nella fattura dell’intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio costituisce pratica commerciale aggressiva, in quanto la minaccia di distacco può esercitare un indebito condizionamento sulla volontà dell’utente, alterandone la libera capacità di valutazione.E, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, i consumatori hanno diritto alla sospensione del pagamento, in pendenza di accertamenti da parte della competente autorità di regolazione, fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal codice del consumo. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, gli utenti lesi da tali comportamenti non siano obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già iniziato i procedimenti istruttori nei confronti di alcune società per accertare eventuali violazioni del ‘codice del consumo’ per: fatturazione basata su consumi presunti; mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco, nonché il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori.