Internet, infatti, ha reso comune la nozione di “contest“, per indicare tutte quelle iniziative con le quali, a fronte di un determinato comportamento o di una certa attività, uno o più soggetti vengono ricompensati con una data attribuzione patrimoniale o non patrimoniale. Le modalità attraverso cui si svolgono i concorsi a premi online, poi, sono le più disparate, senza contare che molto spesso gli utenti partecipano ai concorsi in parola senza aver ben chiara la dimensione giuridica degli stessi, credendo si tratti poco più che di un gioco.
il nostro ordinamento detta in proposito una regolamentazione specifica, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, recante il “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali“.
Occorre, quindi, precisare che la normativa in parola regola – per sua espressa previsione (art. 1) – «i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie», allorché finalizzati «a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali».
Il tratto distintivo dei concorsi a premi soggetti alla normativa del 2001, quindi, è anzitutto individuato nella promozionalità–commercialità.
L’art. 6 del citato DPR, poi, individua taluni casi che non ricadono nella materia in esame. Si tratta, più specificamente:
1) dei concorsi relativi ad opere letterarie, artistiche o scientifiche, ovvero progetti o studi in ambito commerciale o industriale, laddove il premio abbia carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta «il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività»;
2) di quelle manifestazioni in cui «l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese»;
3) di quelle operazioni in cui il premio consiste in uno sconto «sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere»;
4) di quelle manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva presso il medesimo soggetto;
5) delle manifestazioni che prevedono l’attribuzione di premi di minimo valore.
6) delle manifestazioni che prevedono premi destinati a enti od istituzioni di carattere pubblico o che perseguono fini sociali o benefici.