Il randagismo è una piaga che non sempre i Comuni e le Asl affrontano con la dovuta efficacia, tanto che sono quotidiani i danni subiti da automobilisti e motociclisti in conseguenza del passaggio improvviso di cani abbandonati o nel caso dei pedoni a causa del loro morso o delle loro aggressioni. Sono persuasive, in tal senso tutte le decisioni che attribuiscono una specifica responsabilità ai vari enti in tema di danni connessi al randagismo per determinare una lotta più convincente al fenomeno. L’ultima è la sentenza della Corte di Cassazione n. 2741/15 depositata il 12 febbraio 2015, sez. III Civile, che ha ritenuto responsabili dello scontro stradale fra un cane randagio e il motociclista, caduto in seguito al passaggio di una cane randagio, l’Azienda sanitaria e il Comune. Per quanto possa essere insolito, il recupero di animali randagi è il nodo cruciale della sentenza che è all’origine dell’incidente per cui ci sono “omissioni della pubblica amministrazione sul fronte della lotta al randagismo”. Semplicemente quel cane non doveva vagare per la strada. L’orientamento della Cassazione è di far risalire la fonte di responsabilità al Comune. L’amministrazione comunale, in tali casi, non può essere esonerata da responsabilità in virtù del principio del “neminem laedere”, che la rendono responsabile dei danni conseguenti alle condotte omissive per comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Da ciò discende che l’ente locale deve risarcire i danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, poiché l’amministrazione locale, ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle relative leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, è obbligato, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza. Inoltre la pubblica amministrazione, si legge nel provvedimento, è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti e il Comune deve rispondere dei danni patiti dall’infortunato a causa della presenza, non prevista, improvvisa e non evitabile, di un cane randagio. Testimoni e ai certificati medici avevano dimostrato il ricovero del conducente presso il pronto soccorso in conseguenza del sinistro verificatosi lungo una strada cittadina, a regolare percorrenza urbana. Pertanto, per la Cassazione è legittimo richiedere il risarcimento danni alla pubblica amministrazione. Il conducente verrà risarcito dal Comune il quale, se dotato di polizza, si rifarà sulla propria compagnia di assicurazione o direttamente dalla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia.