I requisiti di accesso al pensionamento adeguati agli incrementi alla speranza di vita non cambiano fino all’inizio del 2023. Lo precisa una circolare dell’Inps, spiegando quanto previsto nel decreto 5 dicembre 2019 dei ministeri dell’Economia e del Lavoro e aggiungendo che un adeguamento è atteso per il 2023. Si potrà andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi per le donne) con una decorrenza di tre mesi fino al 31 dicembre 2026.
I soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle cosiddette quote (i salvaguardati rispetto alla legge Fornero), possono conseguire il diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo
restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps.
Per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico “non sono ulteriormente incrementati”. Restano stabili anche i requisiti per i lavoratori dello spettacolo con quelli del corpo di ballo che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia a 47 anni, i cantanti a 62 (un anno in meno per le donne ancora nel 2021) e gli attori a 65 (un anno in meno per le donne almeno nel 2021) . Per gli sportivi il collocamento a riposo resta a 54 anni (53 per le donne solo nel 2021).