L’esigenza di una riflessione in materia di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi nasce da alcuni fatti precisi.
Esiste un filone della dottrina che argomentatamente coltiva l’idea che la nozione di full jurisdiction, per come elaborata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, imporrebbe di immaginare il sindacato dei giudici amministrativi come totalmente sostitutivo (financo – nelle propaggini più estreme – in caso di attività ad elevato tasso di discrezionalità (politica).
Altri viceversa, facendo perno sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, specie in materia antitrust e di gare pubbliche, sostengono che il sindacato dei giudici amministrativi incontri il limite dell’opinabilità, sicchè il loro controllo – pur sempre pieno sotto il profilo dell’accesso ai fatti – non potrebbe immaginarsi come integralmente sostitutivo. Questa dicotomia di visioni, peraltro, si ricollega ad altra questione, posta dal codice del processo amministrativo, il quale, molto innovativamente rispetto a raffigurazioni normative antecedenti, riconosce che i giudici – a discrezionalità (pura o tecnica) esaurita – possano attribuire al ricorrente il bene della vita cui egli aspira. Il perimetro di siffatta
possibilità e le sue stesse, eventuali potenzialità espansive, tuttavia, sono rese incerte dalla tensione in atto tra una certa visione del principio di separazione dei poteri e l’istanza di protezione che le persone reclamano costituzionalmente. La nozione di discrezionalità, a sua volta, continua ad esser oggetto di raffigurazioni differenti, con il risultato che è essa
stessa a risultare incerta operativamente.
Si ripropone, dunque, in veste aggiornata dalla giurisprudenza europea, il tema tradizionale – e, per molti versi, fondativo della stessa specialità amministrativa – della natura e della
penetratività dei poteri di controllo dei giudici sui provvedimenti amministrativi discrezionali.
Il convegno prova a ragionare su questi argomenti con una metodologia al contempo rinnovata e classica; rinnovata in quanto, come suggerito dallo stesso titolo prescelto, inserisce al centro
della discussione l’individuo con tutto il suo portato di sovranità; classica in quanto recupera il metodo della comparazione con le Corti e con le esperienze culturali di altri ordinamenti.
Altri viceversa, facendo perno sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, specie in materia antitrust e di gare pubbliche, sostengono che il sindacato dei giudici amministrativi incontri il limite dell’opinabilità, sicchè il loro controllo – pur sempre pieno sotto il profilo dell’accesso ai fatti – non potrebbe immaginarsi come integralmente sostitutivo. Questa dicotomia di visioni, peraltro, si ricollega ad altra questione, posta dal codice del processo amministrativo, il quale, molto innovativamente rispetto a raffigurazioni normative antecedenti, riconosce che i giudici – a discrezionalità (pura o tecnica) esaurita – possano attribuire al ricorrente il bene della vita cui egli aspira. Il perimetro di siffatta
possibilità e le sue stesse, eventuali potenzialità espansive, tuttavia, sono rese incerte dalla tensione in atto tra una certa visione del principio di separazione dei poteri e l’istanza di protezione che le persone reclamano costituzionalmente. La nozione di discrezionalità, a sua volta, continua ad esser oggetto di raffigurazioni differenti, con il risultato che è essa
stessa a risultare incerta operativamente.
Si ripropone, dunque, in veste aggiornata dalla giurisprudenza europea, il tema tradizionale – e, per molti versi, fondativo della stessa specialità amministrativa – della natura e della
penetratività dei poteri di controllo dei giudici sui provvedimenti amministrativi discrezionali.
Il convegno prova a ragionare su questi argomenti con una metodologia al contempo rinnovata e classica; rinnovata in quanto, come suggerito dallo stesso titolo prescelto, inserisce al centro
della discussione l’individuo con tutto il suo portato di sovranità; classica in quanto recupera il metodo della comparazione con le Corti e con le esperienze culturali di altri ordinamenti.