Ancora una volta la Cassazione bacchetta le amministrazioni che vogliono far cassa a tutti i costi a discapito degli automobilisti ed indirettamente anche i prefetti, troppo spesso “leggeri” nell’individuare i tratti di strada ove è possibile rilevare elettronicamente la velocità senza contestazione immediata. Non è un caso isolato, ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. quello di decreti prefettizi che non prendono nella benché minima considerazione l’articolo 2 comma 2 del Codice della Strada che individua tassativamente le caratteristiche delle strade urbane “a scorrimento veloce”: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni e uscite concentrate. Da ciò discende che il provvedimento prefettizio che autorizza l’installazione di autovelox per verificare elettronicamente la velocità dei veicoli in transito, su una strada urbana priva delle caratteristiche minime appena indicate è palesemente illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. Ad affermare tale principio è la Cassazione Civile che, con l’ordinanza 5532/17, pubblicata il 6 marzo, ha accolto il ricorso di un automobilista, sanzionato per violazione del limite di velocità su una strada urbana a scorrimento.I giudici della seconda sezione civile hanno accolto le doglianze del ricorrente che aveva rilevato come il prefetto avesse erroneamente inserito il tratto in questione nella categoria delle strade per cui, non essendo possibile il fermo del veicolo «in condizioni di sicurezza», si potevano installare gli autovelox al fine di rilevare la velocità e le eventuali violazioni. In ben due gradi di giudizio si era visto respingere le proprie doglianze, compresa quella di disapplicazione del decreto prefettizio, ritenendo sia il giudice di pace che il tribunale di non poterne sindacare l’eventuale illegittimità. Per gli ermellini, al contrario, il provvedimento prefettizio che individua le strade lungo le quali è possibile installare le apparecchiature in questione, senza obbligo di fermo immediato del conducente (articolo 4 del decreto legge 121/02) «può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, Cds e non altre» e spetta al Tribunale il «sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui alla lettera D) dell’articolo 2 cod. strada».