Il Santo Padre, il 16 marzo ha promulgato la Legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, aggiornando la Legge n. CXIX del 21 novembre 1987 e la sua successiva modifica avvenuta con Legge n. LXVII del 24 giugno 2008.
«Per questo motivo, a distanza di più di trent’anni da quando il mio venerato predecessore San Giovanni Paolo II volle che fosse promulgata la Legge N. CXIX che approva l’Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, del 21 novembre 1987, ritengo che l’attuale contesto storico e istituzionale, sensibilmente diverso da quello di allora, richieda una parziale modifica del sistema.
Da allora in poi molte innovazioni sono infatti intervenute, anche nell’ambito di un ordinamento, quale quello vaticano, finalizzato al governo di uno Stato dalle dimensioni molto ridotte e avente come finalità il supporto alla Santa Sede e alla sua missione.
Con il nuovo millennio è iniziato un processo di revisione delle Istituzioni dello Stato della Città del Vaticano e una progressiva sostituzione delle iniziali leggi del 1929, contestuali alla sua creazione: nell’anno 2000 è stata adottata la nuova Legge fondamentale dello Stato; nel 2008 la nuova legge sulle fonti del diritto; di recente, nel 2018, ho provveduto anche ad aggiornare la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, adattandola alle esigenze istituzionali e organizzative intervenute nel corso degli anni.
Nell’ultimo decennio, inoltre, l’ordinamento giuridico vaticano ha conosciuto una stagione di riforme normative in materia economico-finanziaria e penale, anche come conseguenza dell’adesione a importanti convenzioni internazionali. In continuità con quest’opera di progressivo aggiornamento legislativo e di riordino istituzionale, desidero adesso introdurre alcune modifiche all’assetto dell’ordinamento giudiziario, volte ad aumentarne l’efficienza».
In particolare, adeguandosi all’attuale contesto storico e istituzionale che richiede un’efficienza sempre maggiore, la nuova legge provvede: a garanzia dell’indipendenza degli Organi Giudiziari e dei magistrati che dipendono soltanto dal Sommo Pontefice che li nomina e sono soggetti alla legge, esercitando le loro funzioni con imparzialità e disponendo direttamente della polizia giudiziaria; esige specifici requisiti per la nomina dei magistrati che sono scelti tra professori universitari e comunque tra giuristi di chiara fama, con una comprovata esperienza, giudiziaria o forense, in ambito civile, penale o amministrativo; dispone una semplificazione del sistema giudiziario, e, al contempo, provvede ad un rafforzamento dell’organico del Tribunale, che viene aumentato di una unità, prevedendo inoltre un regime di tempo pieno ed esclusività per almeno uno dei giudici; presenta un capo autonomo per l’Ufficio del Promotore di Giustizia, ben distinto da quello riguardante il Tribunale; una novità introdotta, potranno essere adottati ravvisati i motivi dei possibili provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati iscritti all’albo.
La nuova legge, si inserisce sulla scia delle riforme in materia economico-finanziaria e penale, dovute anche all’adesione a convenzioni internazionali, e, al contempo, conserva e assicura la specificità del diritto vaticano che riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.
A cura di Raffaele Fattopace